Con deliberazione n. 28 nella seduta del 20/06/2008, il Consiglio comunale ha affidato in house providing alla Società SERVIZI COMUNALI S.P.A. di Sarnico (BG), il servizio integrato dei rifiuti, comprese le fasi dell’accertamento, liquidazione e riscossione del tributo.
La tassa è dovuta da tutti i cittadini che occupano e detengono locali e aree scoperte esistenti nel territorio comunale, adibiti a qualsiasi uso. Pertanto il tributo è dovuto sia per i locali adibiti ad uso abitativo, sia per quelli adibiti ad attività economiche e non (Enti, Associazioni, ecc.).
DICHIARAZIONI: Entro il 20 gennaio dell’anno successivo, è obbligo presentare la dichiarazione per ogni variazione nell’utilizzo di superfici e in caso di nuova occupazione di locali.
Inoltre è obbligo presentare la dichiarazione di cessata occupazione o detenzione di locali.
TARIFFE: Le tariffe applicate vengono deliberate ogni anno dall’Amministrazione comunale.
Il Comune di Carobbio degli Angeli ha mantenuto il regime “Tarsu”.
Il Consiglio comunale nella seduta del 16/02/2009, con deliberazione n. 06, ha adottato il nuovo Regolamento per l’applicazione della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.).
Per quanto riguarda le utenze domestiche, il fattore che incide realmente sulla produttività RSU, è il numero dei componenti il nucleo abitativo. Pertanto, partendo da tale presupposto, il Consiglio comunale, nella fase di approvazione del nuovo regolamento, ha deciso di diversificare ed adeguare le aliquote tarsu agganciandole al numero dei componenti, come consentito dal D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.
QUANDO SI PAGA: Il pagamento si effettua presso l’Ufficio postale mediante i bollettini che trova allegati all’avviso di pagamento ed intestati alla predetta Società.
PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO PER LE UTENZE DOMESTICHE: L’articolo 11 del Regolamento TA.R.S.U. prevede una riduzione della tassa del 30% per le abitazioni tenute a disposizione da soggetti, non residenti nel comune per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione:
- che vengano utilizzate nel corso dell’anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni;
- che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
- che detta denuncia contenga l’indicazione del comune di residenza del soggetto passivo nonché la dichiarazione di quest’ultimo di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato.
AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE: L’articolo 12 del Regolamento TA.R.S.U. prevede a favore delle utenze domestiche che installino sistemi di compostaggio dei rifiuti, una riduzione del 30% della tassa. La riduzione è applicabile se richiesta in sede di denuncia originaria o di variazione alla quale dovrà essere allegata la documentazione comprovante l’acquisto e l’utilizzo del suddetto sistema di compostaggio, necessaria per l’ottenimento della riduzione che decorre dall’anno successivo a quello di presentazione della richiesta di agevolazione. |